DUVRI documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

DUVRI e valutazione dei rischi da interferenze 

In tema di sicurezza dei lavoratori, è necessario dare attenzione al tipo di ambiente lavorativo in cui l’attività viene svolta. Spesso in una stessa unità sono presenti lavoratori di diverse imprese e proprio in questi casi si parla di rischio interferente, che impone l’obbligo di redazione del DUVRI.

Ma cos’è esattamente il DUVRI? Si tratta di un documento aziendale che deve essere redatto dal datore di lavoro committente quando esistono rischi di interferenza tra i lavoratori di imprese diverse. In questo articolo scopriremo chi è tenuto ad elaborare il DUVRI, in quali situazioni è obbligatorio, cosa contiene e come si distingue dal Documento di valutazione dei rischi (DVR).

DUVRI significato e funzione

Se ti stai chiedendo quale sia il significato DUVRI, questo termine è l’acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze Si tratta di una definizione contenuta nell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 che si occupa più in generale dell’affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o alla presenza di lavoratori autonomi all’interno dell’azienda.

Al comma 3, l’art. 26 dispone che “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”. La stessa disposizione aggiunge, poi, che il documento è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

con l’acronimo DUVRI il documento svolge, pertanto, una duplice funzione:

  • Coordinare le azioni di protezione e prevenzione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, con lo scopo di eliminare i rischi che derivano dalle interferenze tra le attività delle diverse imprese o dei lavoratori autonomi all’interno dell’impresa committente;
  • Favorire la collaborazione al momento della realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi legati all’attività lavorativa oggetto dell’appalto.

Rischio interferente ai fini del DUVRI

Come dicevamo, i rischi da interferenze sono quelli che emergono durante l’esecuzione di contratti per lavori, servizi o forniture. Sono dovuti alla presenza di una ditta esterna o di lavoratori autonomi all’interno dell’azienda, e che si aggiungono ai rischi aziendali già presenti nel luogo di lavoro. Anche rispetto a tali rischi, deve essere predisposta la formazione aziendale con appositi corsi sicurezza lavoratori.

Alcuni esempi aiuteranno a individuare meglio la categoria dei rischi interferenti:

  • Rischi prodotti dalle attività compiute dall’appaltatore nell’ambiente lavorativo dell’impresa committente
  • Rischi prodotti dalla coesistenza di attività svolte da più appaltatori o dal personale dell’appaltatore che opera nello stesso ambiente del personale della committente;
  • Interferenze derivanti da attività di lavoro autonomo svolte nel medesimo contesto delle attività compiute dal personale interno all’impresa.

Non sono inclusi nel rischio da interferenze tutti quei rischi propri della singola attività, che sia della committente, dell’appaltatrice o dei lavoratori autonomi. In questo, infatti, i rischi interferenti si distinguono dai rischi specifici delle varie attività, che, a differenza dei primi, non devono essere inseriti all’interno del DUVRI e che vanno indicati, invece, nel DVR.

Chi deve redigere il DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze deve essere redatto dal datore di lavoro committente, come stabilito dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. La normativa incarica proprio il committente di garantire la collaborazione e il coordinamento tra le aziende appaltatrici e di individuare tutte le misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenti sul posto di lavoro.

Più precisamente, il DUVRI deve essere sempre redatto dal datore di lavoro committente, in quanto è lui che ha il potere decisionale e di spesa in merito alla gestione dell’appalto. Allo stesso soggetto spetta anche aggiornare il documento: al DUVRI si applicano, infatti, gli stessi principi che vigono in tema di aggiornamento del DVR.

Anche se rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, non è richiesto che il DUVRI sia redatto direttamente dal datore di lavoro. Se la redazione viene affidata a un Dirigente per la Sicurezza sul lavoro, quest’ultimo deve firmare il documento una volta completato. Ad ogni modo, il documento di valutazione rischi da interferenza può essere redatto anche da un terzo e non è richiesto che chi procede alla sua predisposizione possieda competenze tecniche specifiche.

La predisposizione di questo importante documento, però, non può essere lasciata al caso o affidata a mani inesperte o a strumenti di redazione online. Vista l’estrema delicatezza delle valutazioni del rischio da effettuare, che andranno adattate alle realtà imprenditoriali di riferimento, è necessario avvalersi di soggetti muniti di un bagaglio di esperienza nel settore e competenze altamente specializzate nella valutazione del rischio sul lavoro.

Tra le sue competenze in materia di sicurezza aziendale, C&P Service Srl offre alle imprese un servizio qualificato di aiuto alla redazione di DUVRI e DVR.

Preventivo

Datore di lavoro e committente non coincidenti

Può verificarsi il caso in cui il datore di lavoro non coincida con il committente, come nel caso dei contratti pubblici. In questa situazione, spetta al soggetto che affida il contratto redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze.

In primo luogo, andrà effettuata una valutazione ricognitiva dei rischi standard alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Successivamente, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto dovrà integrare il documento indicandovi i rischi da interferenza presenti sul luogo di lavoro. In breve, sarà tenuto a redigere il DUVRI.

DUVRI: adempimenti preliminari e verifiche

Nella fase di predisposizione del DUVRI, esistono una serie di adempimenti e verifiche che devono essere effettuati dal datore di lavoro committente. Quest’ultimo, in particolare, deve:

  • Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi rispetto ai lavori, servizi o forniture da affidare;
  • Richiedere il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • Fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici interferenti presenti nel luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione ai rischi dell’attività
  • Promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Anche l’impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi presenti nell’impresa del committente dovranno partecipare a favorire l’esecuzione di misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, i soggetti interessati dal rischio interferente dovranno cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e dovranno coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori.

Le responsabilità tra committente e appaltatore variano in base al contenuto del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Più precisamente, i membri dell’impresa committente che di quella appaltatrice devono:

  • Collaborare nell’implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi presenti nel luogo di lavoro, che riguardano l’attività svolta nell’ambito dell’appalto;
  • Coordinare le azioni di protezione e prevenzione per ridurre al minimo i rischi a cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi informazioni con l’obiettivo di minimizzare le interferenze tra le diverse attività delle imprese coinvolte.

Infine, il DUVRI andrà allegato al contratto di opera o di appalto stipulato tra i soggetti interessati. La sua mancanza, nei casi in cui è obbligatorio, rende nullo il contratto di appalto o di opera.

duvri-documento-unico-valutazione-rischi-interferenza

Contenuto del DUVRI

Esiste una Guida per la compilazione del DUVRI nel sito ufficiale dell’INAIL, che contiene un modello di DUVRI da usare come aiuto alla redazione o, meglio, per avere chiara l’idea degli elementi da inserire obbligatoriamente nel documento.

Il modello proposto si compone di 7 parti:

  • informazioni generali;
  • griglia per l’inserimento delle informazioni riguardo la committenza;
  • aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e convenzionali;
  • la vera e propria valutazione dei rischi da interferenze, composta da due tabelle tra loro alternative;
  • parte informativa dei rischi e delle regole vigenti in materia di sicurezza;
  • sezione a carico della ditta che risponde alla richiesta di offerta;
  • schema utile alla stesura del verbale di riunione e coordinamento.

A prescindere dallo schema che si decide di utilizzare, il DUVRI dovrà essere redatto solo all’esito di una compiuta valutazione del rischio da interferenza. Per procedere a tale valutazione, valgono gli stessi principi applicabili alla valutazione del rischio sul lavoro che porta alla stesura del DVR.

Anche in questo caso, sarà necessario:

  • avere un’idea compiuta dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che derivino dal rischio interferente;
  • tradurre i pericoli in rischi e procedere alla loro misurazione;
  • verificare gli effetti dei rischi così calcolati:
  • individuare le misure di prevenzione e protezione del rischio interferente.

Quando è obbligatorio redigere il DUVRI?

L’art. 26 del D. Lgs. 81/08 stabilisce gli obblighi legati ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione. Il DUVRI deve essere predisposto dal datore di lavoro committente al momento in cui affida lavori, servizi o forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, in una singola unità produttiva, o nell’ambito del ciclo produttivo aziendale.

L’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza sussiste a condizione che il datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica degli spazi dove si svolgeranno i lavori o le prestazioni. Il DUVRI risponde infatti all’esigenza di garantire sicurezza e salubrità all’ambiente nel quale l’attività lavorativa si svolge.

Sanzioni connesse alla Valutazione Rischi da Interferenze

Il Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro dispone sanzioni severe per il datore di lavoro committente che non abbia provveduto a redigere il DUVRI in presenza di un obbligo di legge. Da ultimo, la nuova patente a punti in edilizia potrà provocare anche il divieto di accesso ai cantieri per quei soggetti che incorrano in violazioni della normativa di sicurezza.

Ecco di seguito le principali sanzioni amministrative e penali indicate nell’art. 55 del D.Lgs. 81/2008

  • Mancata elaborazione del DUVRI: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro;
  • Mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,82 a 6.834,44 euro;
  • Per la mancanza di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui lavoratori di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro;
  • Per la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e il mancato coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro;
  • Infine, se il personale occupato dall’impresa appaltatrice non è munito di tessera di riconoscimento corredata da fotografia, con le generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, vige la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 142,38 a 711,91 euro per ciascun lavoratore.

Quando il DUVRI non è obbligatorio

Con l’evoluzione della normativa sulla sicurezza, il Testo Unico ha finalmente chiarito i casi in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI. Le ipotesi principali sono le seguenti e si trovano indicate all’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008:

  • Servizi relativi a servizi di natura intellettuale;
  • Lavori o servizi la cui durata complessiva non superi i cinque uomini-giorno, a patto che non si tratti di attività ad alto rischio, vale a dire con rischio di incendio di elevato livello, in presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici particolarmente pericolosi, o rischi specifici elencati nell’Allegato XI del Testo Unico;
  • Se l’attività è svolta in presenza di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, applicabile solo ai cantieri;
  • Si tratta di attività che comportano un basso rischio di infortunio per entrambe le parti coinvolte, purché vi sia un coordinatore qualificato;
  • Infine, quando l’attività consiste in una semplice fornitura di materiali o attrezzature.

I confini tra i casi di obbligatorietà del DUVRI e quelli in cui invece il Documento non è necessario sono in realtà molto labili. Rivolgersi a esperti del settore come C&P Service Srl ti permetterà di applicare facilmente la normativa adatta alla tua impresa. Contattaci per avere tutte le informazioni che ti servono!

Preventivo

Cos’è il DUVRI e a cosa serve?

Il DUVRI, acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, è un documento fondamentale per la sicurezza nei cantieri edili e in tutti i luoghi di lavoro dove più imprese operano contemporaneamente. Serve a individuare e valutare i rischi specifici che possono sorgere a causa dell’interazione tra le diverse attività lavorative, come ad esempio incidenti causati da cadute dall’alto, urti, investimenti, esposizione a sostanze pericolose, ecc. In sostanza, il DUVRI è uno strumento indispensabile per prevenire infortuni e malattie professionali.

Chi è tenuto a redigere il DUVRI?

Il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro committente, ovvero l’azienda che ha affidato i lavori ad altre imprese. È un obbligo previsto dalla legge e il documento deve essere allegato al contratto d’appalto. Il datore di lavoro committente ha la responsabilità di coordinare la sicurezza in cantiere e di assicurarsi che tutte le imprese coinvolte collaborino alla redazione e all’attuazione del DUVRI.

Quali sono le principali differenze tra DVR e DUVRI?

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e il DUVRI sono entrambi documenti fondamentali per la sicurezza sul lavoro, ma si riferiscono a contesti diversi:
DVR: Valuta i rischi presenti all’interno di una singola azienda, indipendentemente dalle altre imprese presenti nel luogo di lavoro.
DUVRI: Si concentra sui rischi specifici legati alle interferenze tra le diverse imprese che operano contemporaneamente nello stesso luogo.
In sintesi, il DVR riguarda i rischi interni all’azienda, mentre il DUVRI si occupa dei rischi che nascono dall’interazione tra diverse aziende. Entrambi i documenti sono importanti per garantire la sicurezza sul lavoro, ma hanno finalità e contenuti diversi.

Articoli simili