Corsi sicurezza cantieri temporanei e mobili: formazione obbligatoria 2026
Tutta la formazione obbligatoria per chi opera in cantiere: lavoratori, preposti, CSP/CSE, addetti ponteggi, operatori macchine. Aggiornata all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. C&P Service S.r.l., sede operativa Milano.
In sintesi
- Cantiere temporaneo o mobile ex art. 89 del D.Lgs. 81/2008: formazione aggiuntiva rispetto alla generale.
- NOVITÀ Accordo SR 2025: modulo aggiuntivo 6 ore per chi opera in cantieri.
- NOVITÀ Accordo SR 2025: preposti 12 ore biennale (era 8h).
- Ponteggi: 28 ore (14 teorico + 14 pratico) — Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008.
- Patente a crediti (DL 19/2024 + DL 159/2025): formazione preposti collegata all’adempimento.
IN QUESTA PAGINA
- Cosa intendiamo per cantiere temporaneo o mobile
- Formazione lavoratori in cantiere: Accordo SR 2025 + modu…
- Preposti di cantiere: 12 ore biennali secondo Accordo SR …
- CSP, CSE e datore di lavoro impresa esecutrice
- Formazioni specialistiche obbligatorie in cantiere
- La connessione tra formazione e patente a crediti nei can…
- Modalità di erogazione: aula obbligatoria per le componen…
- Domande frequenti
Cosa intendiamo per cantiere temporaneo o mobile
L’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 definisce il cantiere temporaneo o mobile come qualunque luogo in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X del Testo Unico: costruzione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione, conservazione, risanamento, scavo, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. Sono cantieri anche i lavori stradali, l’installazione e lo smantellamento di impianti tecnologici, gli interventi su tetti e coperture, le opere di urbanizzazione, le bonifiche da amianto.
Operare in cantiere comporta un profilo di rischio sensibilmente superiore alla media: lavori in quota, rischio elettrico in presenza di intemperie, movimentazione di carichi pesanti, presenza di macchine operatrici, interferenze con il traffico veicolare, lavorazioni con sostanze pericolose come bitumi e resine. Per questo il legislatore impone, oltre alla formazione generale ex art. 37, una formazione specifica aggiuntiva per chi entra in cantiere: lavoratori, preposti, datori di lavoro delle imprese esecutrici, e figure tecniche di coordinamento (CSP/CSE).
Formazione lavoratori in cantiere: Accordo SR 2025 + modulo aggiuntivo 6 ore
Per i lavoratori di imprese edili, l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 conferma la formazione obbligatoria a rischio alto (16 ore: 4 generale + 12 specifica) e introduce, come novità, un modulo aggiuntivo di 6 ore specifico per il cantiere. Il modulo cantiere si concentra sui rischi tipici del Titolo IV: lavori in quota, ponteggi, scavi, lavori in spazi confinati, demolizioni, lavori in copertura, presenza di linee elettriche aeree e interrate, rischio biologico in bonifiche, segnaletica di cantiere, gestione delle interferenze tra imprese.
L’aggiornamento quinquennale per i lavoratori di cantiere è di 6 ore, come per gli altri lavoratori. Per i lavoratori che cambiano mansione o cantiere con esposizione a rischi nuovi, va effettuata una integrazione specifica prima dell’ingresso operativo: ad esempio un manovale che inizia a fare lavori in quota necessita di formazione sui DPI di terza categoria contro le cadute dall’alto, in aggiunta al corso generale a cui ha già partecipato.
Preposti di cantiere: 12 ore biennali secondo Accordo SR 2025
Il preposto di cantiere ha un ruolo critico nel sistema di sicurezza del cantiere ex art. 19 del D.Lgs. 81/2008: vigila sull’applicazione delle procedure del POS e del PSC, richiama i lavoratori che operano in modo non conforme, segnala al datore di lavoro le anomalie. L’Accordo SR 2025 ha portato la durata della formazione preposti da 8 ore a 12 ore con aggiornamento biennale di 6 ore. Per i preposti di cantiere, le 12 ore sono integrate con contenuti specifici: gestione del POS in cantiere, coordinamento con il CSE, gestione delle emergenze in cantiere (lavori in quota, scavi, intossicazioni), interfaccia con il committente e con altre imprese co-presenti.
Il preposto di cantiere è anche la figura formalmente collegata alla nuova patente a crediti: l’ottenimento e il mantenimento della patente da parte dell’impresa richiedono che i preposti dell’impresa siano formati secondo lo schema Accordo SR 2025. Una mancata formazione corretta del preposto può quindi comportare la perdita di crediti della patente (oltre alle sanzioni della normativa sicurezza generale).
CSP, CSE e datore di lavoro impresa esecutrice
I Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri sono due figure tecniche introdotte dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 obbligatorie nei cantieri con presenza di più imprese. Il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, art. 91) interviene prima dell’avvio del cantiere e redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera. Il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, art. 92) interviene durante l’esecuzione, verifica l’applicazione del PSC, organizza le riunioni di coordinamento, propone al committente la sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave.
La formazione di CSP/CSE è codificata dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008: 120 ore di corso di base con esame finale, riservato a tecnici con titoli di studio specifici (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali con anzianità di settore). L’aggiornamento è quinquennale di 40 ore. Le 40 ore di aggiornamento possono essere svolte in più sessioni, alternate fra aula e videoconferenza, con possibilità di FAD per i moduli teorici come confermato dall’Accordo SR 2025.
Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice di lavori di cantiere è soggetto al nuovo obbligo formativo dell’Accordo SR 2025: 16 ore base + 6 ore di modulo specifico cantieri. Questo significa che, dal 2026, anche il piccolo imprenditore edile con due-tre dipendenti deve completare un percorso formativo strutturato, oltre alla formazione del proprio personale operativo.
Formazioni specialistiche obbligatorie in cantiere
Oltre ai corsi base, in cantiere sono obbligatorie diverse formazioni specialistiche a seconda delle mansioni e delle attrezzature in uso. Gli addetti al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi svolgono un corso di 28 ore (14 ore teoriche + 14 ore pratiche) ex Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, con aggiornamento di 4 ore ogni 4 anni. Il corso comprende: tipologie di ponteggi, dispositivi di sicurezza, montaggio passo passo, ancoraggi, smontaggio in sicurezza, PIMUS (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio).
Gli operatori di macchine movimento terra (escavatori, pale, terne, autogrù, gru a torre, gru su autocarro) devono possedere una formazione specifica ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e successive integrazioni, confermate dall’Accordo SR 2025: durate variabili tra 10 e 32 ore secondo tipologia di macchina, con prova pratica obbligatoria e aggiornamento quinquennale di 4 ore. Gli operatori di carrelli elevatori e PLE (piattaforme di lavoro elevabili) seguono lo stesso schema.
Per i lavori in quota con DPI anticaduta (DPI di terza categoria) è obbligatoria la formazione DPI III categoria di durata 8 ore con prova pratica annuale di addestramento ex art. 77 c.5 lett.h del D.Lgs. 81/2008. Per i lavori in spazi confinati (cisterne, vasche, pozzi, gallerie) la formazione è codificata dal DPR 177/2011 con corsi specifici di 8-16 ore e addestramento pratico annuale.
La connessione tra formazione e patente a crediti nei cantieri
Dal 1° ottobre 2024, con l’entrata in vigore del D.L. 19/2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso della patente a crediti. Il DL 159/2025 (convertito in L. 198/2025) ha inasprito le sanzioni per chi opera senza patente o con punteggio inferiore alla soglia. Tra i requisiti per ottenere e mantenere la patente, la normativa prevede l’adempimento degli obblighi formativi sicurezza previsti dal Testo Unico per i propri lavoratori, preposti e datori di lavoro.
In pratica, la formazione completa secondo l’Accordo SR 2025 (lavoratori + preposti 12h + datori 16h+6h cantieri + eventuali specialistiche) è condizione necessaria per accedere e mantenere la patente. La perdita di crediti collegata a infortuni o irregolarità documentali può portare alla sospensione operativa dell’impresa nei cantieri, con impatti commerciali immediati.
Modalità di erogazione: aula obbligatoria per le componenti pratiche
Per i corsi specifici di cantiere la componente pratica in aula fisica è insostituibile e mantenuta dall’Accordo SR 2025. La FAD è ammessa solo per le componenti teoriche (normativa, ruoli, gestione documentale). Le prove pratiche — uso DPI III categoria, montaggio ponteggio, prova di guida macchina movimento terra, prova di evacuazione — devono essere svolte in presenza con tutor specializzato. C&P Service S.r.l. dispone di area attrezzata per le prove pratiche presso la sede operativa di Milano e organizza sessioni in cantiere su richiesta delle imprese esecutrici.
Il calendario corsi cantieri di C&P Service è pianificato con cadenza mensile per i corsi a rischio alto (16h+6h modulo cantiere), trimestrale per i corsi preposti cantiere (12h), semestrale per gli aggiornamenti CSP/CSE (40h). Per le imprese clienti che hanno almeno 8-10 partecipanti per tipologia, organizziamo sessioni dedicate in cantiere o nella loro sede con docenti specializzati.
Domande frequenti sulla formazione cantieri
Il mio operaio fa cantiere ma ho già il corso base 16 ore: devo rifare anche il modulo cantiere?
Dal 24 maggio 2026 con l’Accordo SR 2025 il modulo aggiuntivo 6 ore cantieri diventa obbligatorio per chi opera in cantiere. Se il corso base 16 ore è stato fatto prima e include già i contenuti del modulo cantiere, va comunque integrata l’abilitazione operativa. Verifichiamo i tuoi attestati per capire cosa va integrato.
Sono un piccolo impresa edile, devo fare il corso datore di lavoro?
Sì, dal 2026 l’Accordo SR 2025 introduce per la prima volta l’obbligo formativo strutturato per tutti i datori di lavoro: 16 ore base + 6 ore modulo cantieri per chi opera nel settore. C’è un termine transitorio di 24 mesi dall’entrata in vigore (maggio 2028) ma conviene pianificarlo prima.
Il corso ponteggi va rifatto ogni quanto?
Il corso ponteggi (allegato XXI del D.Lgs. 81/2008) ha aggiornamento di 4 ore ogni 4 anni. Se hai un attestato più vecchio devi rifare l’aggiornamento prima della scadenza, altrimenti l’abilitazione decade e i lavoratori non possono salire sui ponteggi.
La FAD è ammessa per i corsi cantieri?
Solo per le componenti teoriche (normativa, ruoli, gestione documentale). Le prove pratiche (DPI III categoria, montaggio ponteggi, guida macchine movimento terra) restano obbligatoriamente in presenza con prova pratica supervisionata.
Devo formare anche il preposto di cantiere se è lo stesso lavoratore con qualifica?
Sì. Il preposto ha responsabilità aggiuntive ex art. 19 e necessita di formazione specifica di 12 ore (Accordo SR 2025) con aggiornamento biennale, in aggiunta alla formazione di lavoratore. Lo stesso vale per il preposto di cantiere collegato ai requisiti della patente a crediti.
Devi pianificare la formazione cantieri della tua impresa?
Mandaci una richiesta di preventivo: ti proponiamo un piano formativo aggiornato all’Accordo SR 2025 e ai requisiti della patente a crediti, con calendario e costo concordati.