Corsi sicurezza lavoratori: formazione aziendale a norma Accordo SR 2025

Tutti i corsi di formazione obbligatoria ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008 aggiornati all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, vigente dal 24 maggio 2026. Durate, modalità (aula, videoconferenza, FAD), calendario C&P Service S.r.l., sede operativa Milano.

In sintesi

  • Obbligo formativo per tutti i lavoratori ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
  • Durate aggiornate Accordo SR 2025: 8/12/16 ore per rischio basso/medio/alto + 6 ore aggiornamento quinquennale.
  • NOVITÀ Accordo SR 2025: preposti 12 ore (era 8) con aggiornamento biennale.
  • NOVITÀ Accordo SR 2025: obbligo formativo strutturato anche per tutti i datori di lavoro (16 ore + 6 ore aggiuntive per chi opera in cantiere).
  • Modalità aula, videoconferenza sincrona ed eLearning (FAD) ammesse per la maggior parte dei moduli.

Chi è obbligato alla formazione sicurezza

L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento sia ai rischi generici dell’ambiente di lavoro, sia ai rischi specifici della propria mansione. L’obbligo si estende a tutti i lavoratori subordinati, agli apprendisti, ai collaboratori parasubordinati con contratti continuativi, ai soci lavoratori di cooperative, ai tirocinanti e agli stagisti che svolgono attività che si configurano come prestazione di lavoro.

Per i datori di lavoro è importante sapere che la formazione è obbligatoria fin dal primo giorno di lavoro: il modulo di formazione generale (4 ore) va completato prima dell’ingresso in azienda o, al massimo, entro 60 giorni dall’assunzione. La formazione specifica per la mansione va completata entro lo stesso termine. Il D.Lgs. 81/2008 sanziona penalmente i datori di lavoro che fanno operare lavoratori senza formazione adeguata: la sanzione è aggravata in caso di infortunio.

Oltre ai lavoratori «ordinari», sono soggetti a formazione specifica anche figure aziendali con responsabilità gestionali: i preposti (chi sovrintende e dirige), i dirigenti (chi attua direttive del datore), il datore di lavoro stesso quando assume direttamente il ruolo di RSPP. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riorganizzato durate e contenuti di tutte queste figure: vi presentiamo nelle prossime sezioni le tabelle aggiornate.

Durate lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

L’Accordo SR 2025 conferma la classificazione delle aziende per livello di rischio in tre fasce (basso, medio, alto) sulla base del codice ATECO di attività e dell’eventuale presenza di rischi specifici aggravati. Le durate complessive del corso lavoratori sono: rischio basso 8 ore (4 generale + 4 specifica) per attività commerciali, uffici, servizi alle persone non sanitari; rischio medio 12 ore (4 generale + 8 specifica) per agricoltura, pesca, alberghiero, ristorazione, trasporti, pubblica amministrazione; rischio alto 16 ore (4 generale + 12 specifica) per costruzioni, sanità, industria estrattiva, lavorazione di sostanze chimiche o esplosivi, lavorazione del legno, metalmeccanica pesante.

L’aggiornamento quinquennale è di 6 ore per tutti i livelli di rischio. La modalità di erogazione ammessa dall’Accordo SR 2025 è estesa rispetto al passato: il modulo generale (4 ore) e l’aggiornamento (6 ore) possono essere svolti integralmente in FAD (eLearning); il modulo specifico è in aula o videoconferenza sincrona per la maggior parte dei rischi, con FAD ammessa per i rischi a contenuto principalmente teorico (es. uso di videoterminali, rischio chimico in ufficio).

Preposti: la novità chiave dell’Accordo SR 2025 (12 ore biennali)

La novità più rilevante del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 riguarda la formazione dei preposti. La figura del preposto è centrale nel sistema di prevenzione: l’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 gli attribuisce poteri-doveri specifici di vigilanza sulla corretta applicazione delle procedure di sicurezza in reparto, di richiamo dei lavoratori che operano in modo non conforme, di segnalazione al datore di lavoro delle anomalie. La formazione dei preposti, che con il vecchio Accordo del 2011 era di 8 ore con aggiornamento quinquennale, sale ora a 12 ore con aggiornamento biennale.

Le 12 ore sono strutturate per coprire: il quadro normativo aggiornato; il ruolo del preposto e i suoi poteri-doveri ex art. 19; la gestione del rischio in reparto; le tecniche di comunicazione e di intervento sui lavoratori non conformi; la gestione delle emergenze e degli infortuni; le specificità per il proprio settore. L’aggiornamento biennale (durata 6 ore) si concentra sulle novità normative e sui casi pratici emersi dal proprio ambito aziendale. Le aziende devono pianificare la transizione: i corsi di preposto svolti prima del 24 maggio 2026 secondo il vecchio Accordo restano validi fino alla scadenza naturale; per i nuovi cicli formativi va applicato il nuovo schema.

Datori di lavoro: nuovo obbligo formativo Accordo SR 2025

L’altra grande novità dell’Accordo SR 2025 è l’introduzione, per la prima volta in modo strutturato e generalizzato, dell’obbligo formativo per i datori di lavoro. In passato l’obbligo formativo del datore esisteva solo nel caso in cui lo stesso assumesse il ruolo di RSPP della propria azienda (16/32/48 ore secondo il rischio). Con il nuovo Accordo, ogni datore di lavoro — anche quando l’RSPP è affidato a un consulente esterno come C&P Service — deve completare un percorso formativo di 16 ore sui principi base di prevenzione, sulla gestione documentale, sui propri obblighi non delegabili (art. 17 D.Lgs. 81/2008), sulla cultura della sicurezza. Per i datori che operano nei cantieri edili si aggiungono 6 ore di modulo specifico cantieri.

Voi che siete responsabili HR ed eseguite la pianificazione formativa aziendale dovete includere il datore di lavoro nel calendario degli adempimenti per il 2026. Le 16 ore possono essere svolte in modalità mista (aula + eLearning) e l’aggiornamento è quinquennale. Il termine ultimo per il completamento di questa formazione per i datori già in carica è fissato dall’Accordo a 24 mesi dall’entrata in vigore (cioè entro maggio 2028), con possibilità per le Regioni di anticipare la scadenza.

Dirigenti, RSPP, ASPP, RLS, addetti emergenza

Oltre a lavoratori, preposti e datori, l’Accordo SR 2025 ridefinisce o conferma le durate delle altre figure formative. I dirigenti ex art. 18 D.Lgs. 81/2008 svolgono un corso di 16 ore con aggiornamento quinquennale. Gli RSPP hanno un percorso modulare: Modulo A (28 ore propedeutiche), Modulo B comune (48 ore) con moduli specialistici per macrosettore (es. costruzioni, sanità, agricoltura), Modulo C (24 ore di approfondimento gestionale). L’aggiornamento quinquennale è di 40 ore (20-40-60 ore secondo il rischio). Gli ASPP svolgono Moduli A+B; non è richiesto il Modulo C.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ricevono una formazione iniziale di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 o 8 ore a seconda della dimensione aziendale (4 ore fino a 50 lavoratori, 8 ore oltre i 50). Gli addetti antincendio ricevono formazione di 4/8/16 ore secondo il livello di rischio (basso/medio/alto) ai sensi del DM 2 settembre 2021. Gli addetti al primo soccorso ricevono 16 ore per il gruppo A (industrie a rischio elevato) o 12 ore per i gruppi B e C, con aggiornamento triennale di 6 e 4 ore rispettivamente.

Modalità di erogazione ammesse: aula, videoconferenza, FAD

L’Accordo SR 2025 conferma e amplia il perimetro della formazione in modalità eLearning (FAD). Sono ammessi in FAD integrale: il modulo generale dei corsi lavoratori (4 ore tutti i livelli), gli aggiornamenti quinquennali dei lavoratori (6 ore tutti i livelli), una parte dei moduli RSPP (Modulo A e parte del Modulo B comune), l’aggiornamento quinquennale di dirigenti e RLS, alcuni moduli del corso datore di lavoro. Sono ammessi in videoconferenza sincrona (equiparata all’aula): i moduli specifici dei corsi lavoratori, i corsi preposti, i moduli specialistici RSPP, la formazione antincendio teorica.

Restano obbligatoriamente in aula fisica con esercitazioni pratiche: la formazione antincendio di livello medio e alto (per le prove di spegnimento), la formazione primo soccorso (per la manovra BLS-D e per le tecniche di immobilizzazione), la formazione operatori macchine movimento terra (per la prova pratica), la formazione addetti ponteggi (28 ore di cui 14 pratiche, allegato XXI del D.Lgs. 81/2008), la formazione DPI di terza categoria (es. anticaduta).

Calendario C&P Service e organizzazione corsi aziendali

In C&P Service S.r.l. organizziamo i corsi in due modalità complementari. La modalità interaziendale è pensata per le piccole imprese e i professionisti che hanno pochi lavoratori da formare: pubblichiamo un calendario aperto con date programmate per ciascuna tipologia di corso (lavoratori basso/medio/alto, preposti, dirigenti, RSPP modulare, antincendio, primo soccorso, datori di lavoro nel nuovo schema 2026). Voi che siete responsabili HR potete iscrivere singoli operatori senza dover comporre un’intera classe.

La modalità aziendale è pensata per le PMI con almeno 8-10 partecipanti per tipologia di corso: organizziamo sessioni dedicate, in sede del cliente o nella nostra aula di Milano, con docenti specializzati per il vostro settore. Il vantaggio è che il docente può calibrare gli esempi pratici sui vostri processi reali, con osservazioni durante le pause sui DPI in uso, sulle procedure aziendali, sui rischi tipici della vostra organizzazione. Per i corsi in modalità FAD, mettiamo a disposizione una piattaforma eLearning conforme ai requisiti tecnici dell’Accordo SR 2025 (tracciamento del tempo di fruizione, test finale di verifica, attestato digitale con anti-falsificazione).

Domande frequenti sulla formazione sicurezza

Quando entra in vigore l’Accordo SR 2025?

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025. La piena cogenza è dal 24 maggio 2026. I corsi svolti prima di quella data secondo il vecchio Accordo del 2011 restano validi fino alla scadenza naturale (di solito quinquennale).

La formazione di un preposto fatta nel 2024 va rifatta?

No, finché non scade. La validità del corso effettuato secondo il vecchio Accordo (8 ore + quinquennale) si esaurisce alla scadenza naturale. Per il successivo aggiornamento o per i preposti nuovi nominati dopo il 24 maggio 2026, si applica il nuovo schema 12 ore biennale.

Posso fare tutto in eLearning?

Dipende dal corso. I moduli teorici, gli aggiornamenti e una parte dei moduli RSPP/datori sono ammessi in FAD integrale. La formazione preposti, i moduli specifici lavoratori, la formazione antincendio livello medio/alto, il primo soccorso, le formazioni con prova pratica restano obbligatoriamente in aula o videoconferenza sincrona (parte teorica) + aula (prove pratiche).

Quanto costa un corso lavoratori a persona?

Per i corsi interaziendali in calendario, il prezzo dipende dalla tipologia (rischio basso/medio/alto) e dalla modalità (aula, videoconferenza, FAD). I corsi aziendali dedicati hanno tariffe modulate sul numero di partecipanti. Vi mandiamo un preventivo dettagliato al modulo di richiesta.

La FAD è davvero efficace come l’aula?

Per i moduli teorici e generali, sì: la FAD strutturata bene (con tracciamento, test intermedi, test finale) garantisce apprendimento e tracciabilità equivalenti. Per i moduli con componenti pratiche (DPI, primo soccorso, antincendio operativo) la fase pratica in aula è insostituibile, per questo l’Accordo SR 2025 la mantiene obbligatoria per quelle tipologie.

Volete pianificare la formazione 2026 della vostra azienda?

Inviateci una richiesta di preventivo: vi proponiamo il piano formativo aggiornato all’Accordo SR 2025 con tempistiche, calendario e costo concordato.