rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rls

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): ruolo, nomina, compiti e normativa

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura fondamentale all’interno delle aziende, perché incaricata di rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il suo ruolo, previsto dalla normativa italiana, ha lo scopo di garantire che i dipendenti possano operare in un ambiente sicuro e conforme alle regole vigenti.

Introdotto dal D.Lgs. 81/2008, il RLS svolge un’attività di controllo, segnalazione e collaborazione con il datore di lavoro per prevenire rischi e tutelare il benessere dei lavoratori. Rappresenta i lavoratori in materia di salute e sicurezza e ha il compito di collaborare con il datore di lavoro per prevenire rischi e tutelare l’incolumità del personale. Il RLS può operare a livello aziendale, territoriale o nei contesti produttivi più complessi, garantendo che nessun ambiente lavorativo rimanga privo di adeguati controlli.

Se vuoi scoprire chi è il RLS, come avviene la sua nomina, quali sono i suoi compiti, le sue responsabilità e l’importanza della formazione dei lavoratori, sei nel posto giusto: in questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie. Se invece stai cercando consulenza specifica per la tua azienda, o vuoi frequentare o organizzare il Corso per diventare RLS, contattaci subito: C&P Service Srl mette a tua disposizione tutta la sua competenza e la decennale esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro. Chiedi subito una consulenza gratuita! 

Indice dei Contenuti

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008, incaricata di rappresentare i lavoratori in tutte le questioni relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito principale è quello di collaborare con il datore di lavoro per individuare, valutare e risolvere eventuali rischi per la sicurezza dei dipendenti.

L’istituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è parte di un sistema che promuove la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione della sicurezza aziendale. Tuttavia, questa partecipazione non implica la condivisione del potere decisionale, che rimane prerogativa del datore di lavoro.

Definizione e significato di RLS

Il RLS, o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è il soggetto eletto o designato per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale figura agisce come punto di riferimento tra i dipendenti e il datore di lavoro, favorendo il dialogo e la collaborazione nell’individuazione e prevenzione dei rischi.

Il ruolo del Rappresentante lavoratori sicurezza è sancito dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08, c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi lavoro, il quale stabilisce che in ogni azienda o unità produttiva deve essere presente almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Come specificato nelle indicazioni del Ministero del Lavoro, il Testo Unico prevede un modello partecipativo di gestione dei rischi, in cui ai soggetti normalmente preposte alla sicurezza si affiancano anche altre figure, con competenze tecnico-funzionali, che hanno il compito di supportare i primi nell’adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente. 

Nomina RLS: come avviene

La nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza avviene secondo specifiche modalità:

  • Nelle aziende con massimo 15 lavoratori, il RLS è eletto dai lavoratori direttamente al loro interno o può essere individuato per più aziende nel medesimo territorio o comparto produttivo.
  • Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di rappresentanze sindacali, l’elezione avviene direttamente tra i lavoratori.

In entrambi i casi il datore di lavoro, una volta eletto o designato il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, deve comunicare la nomina del RLS agli organismi paritetici di riferimento, come previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08.

Chi elegge il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e quali sono le modalità di elezione?

Le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori variano in base alla dimensione aziendale:

  • Aziende con meno di 15 dipendenti: l’elezione avviene direttamente tra i lavoratori.
  • Aziende con oltre 15 dipendenti: il RLS viene eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze, sarà eletto direttamente dai lavoratori.

Se l’azienda non provvede alla nomina del RLS, i suoi compiti sono svolti dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) o, in caso di specifici accordi, dal Rappresentante per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP).

In tutte le aziende, il numero minimo di RLS è determinato in base alle dimensioni dell’organico:

  • 1 rappresentante per aziende fino a 200 dipendenti.
  • 3 rappresentanti per aziende da 201 a 1.000 lavoratori.
  • 6 rappresentanti per aziende con oltre 1.000 dipendenti.

Se non si procede all’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i lavoratori devono informare il datore di lavoro, che sarà tenuto a comunicarlo agli organismi paritetici per l’assegnazione del RLS territoriale.

In questo modo, la figura del RLS garantisce una partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione della sicurezza, contribuendo alla prevenzione dei rischi e alla promozione di un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative.

I compiti del Rappresentante Lavoratori Sicurezza in azienda

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) svolge un ruolo centrale nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le sue mansioni, obblighi e prerogative sono stabiliti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, che ne disciplina le attività e le modalità operative.

Il RLS aziendale collabora con il datore di lavoro per garantire che le misure di prevenzione e protezione siano adeguate e rispettino le normative vigenti. Ecco nel dettaglio i compiti principali del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Mansioni e funzioni del RLS

Le principali mansioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riguardano il monitoraggio, la segnalazione e la collaborazione attiva nella gestione della sicurezza aziendale. Tra i suoi compiti rientrano:

  • Accesso ai luoghi di lavoro: Il RLS ha il diritto di accedere liberamente ai locali aziendali per verificare l’applicazione delle misure di sicurezza.
  • Consultazione preventiva: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere coinvolto preventivamente nella valutazione del rischio sul lavoro e nella definizione delle misure preventive, anche ai fini della redazione o dell’aggiornamento del DVR.
  • Partecipazione alle riunioni periodiche: Il RLS aziendale prende parte alle riunioni obbligatorie sulla sicurezza, dove può proporre soluzioni per migliorare la tutela dei lavoratori.
  • Verifica della formazione: Il RLS deve essere consultato in merito all’organizzazione della formazione destinata agli addetti alla sicurezza, al pronto soccorso e alla gestione delle emergenze.
  • Accesso alla documentazione aziendale: Il Rappresentante dei lavoratori sicurezza riceve informazioni dettagliate su:
    • Valutazione dei rischi;
    • Sostanze e preparati pericolosi;
    • Macchine e impianti utilizzati;
    • Organizzazione del lavoro e ambienti aziendali;
    • Eventuali infortuni e malattie professionali.
  • Segnalazione dei rischi: Il RLS ha il compito di informare il datore di lavoro su eventuali pericoli o situazioni non conformi riscontrate nei luoghi di lavoro.
  • Proposte di miglioramento: Il RLS può avanzare proposte per migliorare la prevenzione e la sicurezza aziendale.

Quali sono gli obblighi del RLS?

Oltre alle funzioni operative, il RLS ha specifici obblighi volti a garantire una gestione efficace della sicurezza aziendale:

  • Obbligo di formazione: Il RLS deve frequentare corsi di formazione specifici e partecipare agli aggiornamenti previsti per mantenere le competenze necessarie.
  • Coinvolgimento attivo: Il RLS è tenuto a collaborare costantemente con il datore di lavoro e con gli altri soggetti coinvolti nella sicurezza, come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente.
  • Segnalazioni tempestive: In caso di individuazione di pericoli, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avvisare il datore di lavoro per consentire interventi immediati.
  • Riferimento per i lavoratori: Il RLS agisce come punto di contatto per i dipendenti che intendano segnalare problematiche legate alla sicurezza sul lavoro.

Ruolo del Rappresentante dei lavoratori Sicurezza in caso di infortunio sul lavoro

In caso di incidente o infortunio in azienda, il RLS svolge un ruolo chiave per garantire che vengano adottate le misure necessarie a tutelare i lavoratori. I suoi compiti includono:

  • Verifica delle procedure adottate: Il Rappresentante lavoratori sicurezza deve accertarsi che le misure preventive adottate dal datore di lavoro siano state efficaci e, se necessario, proporre miglioramenti.
  • Collaborazione con le autorità competenti: In caso di accertamenti o verifiche da parte degli enti di controllo, il RLS può fornire informazioni utili per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali criticità.
  • Tutela dei lavoratori: Il RLS ha il diritto di richiedere l’intervento delle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate siano insufficienti a garantire la sicurezza dei dipendenti.

Formazione e aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un aspetto fondamentale per garantire che questa figura possa svolgere al meglio il proprio ruolo nella tutela della sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/2008, all’articolo 37, stabilisce precisi obblighi formativi per il RLS aziendale, prevedendo sia un corso iniziale che un aggiornamento periodico.

La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è volta a fornirgli le conoscenze necessarie per individuare i rischi presenti in azienda e collaborare efficacemente con il datore di lavoro nell’adozione delle misure di prevenzione.

Corso di Rappresentante Lavoratori Sicurezza: durata e contenuti

Il corso di formazione del Rappresentante dei Lavoratori Sicurezza ha una durata minima di 32 ore ed è obbligatorio per tutti i rappresentanti eletti o designati. Questo percorso formativo copre aspetti fondamentali per lo svolgimento del ruolo, tra cui:

  • Principi giuridici comunitari e nazionali in materia di sicurezza sul lavoro;
  • Legislazione generale e speciale relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Ruoli e obblighi dei principali soggetti coinvolti nella sicurezza aziendale;
  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro;
  • Valutazione dei rischi e individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali per prevenirli;
  • Aspetti normativi legati all’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • Tecniche di comunicazione, essenziali per favorire il dialogo con il datore di lavoro e gli altri soggetti coinvolti nella sicurezza.

La contrattazione collettiva nazionale può stabilire una durata maggiore dei corsi o integrare ulteriori contenuti formativi specifici per determinati settori.

Il RLS può seguire corsi online (e-learning)?

Il Rappresentante del lavoratori sicurezza può frequentare corsi di formazione in modalità e-learning solo per alcune parti del programma formativo, principalmente quelle teoriche. Tuttavia, la normativa richiede che le sessioni pratiche e le attività di confronto diretto con esperti del settore avvengano in presenza, per garantire un apprendimento completo e interattivo.

L’opzione dell’e-learning risulta particolarmente utile per il ripasso dei contenuti teorici e per l’aggiornamento annuale del RLS, che può essere svolto, in parte o in toto, tramite piattaforme digitali certificate.

Quando è obbligatorio l’aggiornamento formativo?

L’aggiornamento formativo del RLS è obbligatorio e deve essere effettuato con cadenza annuale. La durata dell’aggiornamento varia in base alle dimensioni aziendali:

  • 4 ore per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50;
  • 8 ore per le aziende con oltre 50 lavoratori.

L’aggiornamento è essenziale per consentire al RLS di mantenere aggiornate le proprie competenze, conoscere le eventuali modifiche normative e affrontare in modo efficace i rischi emergenti nell’ambiente di lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire discriminazioni o penalizzazioni per l’espletamento del proprio incarico e ha diritto a disporre del tempo e delle risorse necessarie per partecipare ai corsi formativi. Questa preparazione mirata garantisce che il RLS aziendale possa contribuire attivamente alla prevenzione dei rischi e alla promozione di un ambiente di lavoro sicuro per tutti.

RLS e Datore di Lavoro: obblighi e responsabilità

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura obbligatoria in ogni azienda, indipendentemente dalla sua dimensione o settore di appartenenza. Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce precisi obblighi in capo al datore di lavoro, che deve garantire la presenza del RLS aziendale e favorirne l’efficace svolgimento delle funzioni.

L’assenza di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza espone il datore di lavoro a sanzioni e conseguenze legali, rendendo fondamentale la corretta applicazione delle normative in materia.

Obbligo di nomina del RLS

La nomina del RLS è obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive, indipendentemente dal numero di dipendenti. Tale obbligo è stabilito dall’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008, che prevede diverse modalità in base alle dimensioni aziendali:

  • Nelle aziende con massimo 15 lavoratori, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o può essere individuato nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
  • Nelle aziende con oltre 15 dipendenti, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di queste, l’elezione avviene direttamente tra i lavoratori.

In entrambi i casi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la nomina del RLS agli organismi paritetici territoriali competenti, come previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 81/2008.

Qualora l’elezione del RLS non avvenga, le funzioni del rappresentante saranno assegnate a un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) o, in determinati contesti produttivi, a un Rappresentante per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP).

Cosa succede se un’impresa non nomina il RLS?

La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un obbligo previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 81/2008 e deve essere rispettato da tutte le aziende, indipendentemente dal numero di dipendenti. Se il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non viene eletto o designato internamente, l’azienda deve garantire la presenza di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). L’assenza di un RLS aziendale o di un RLST è considerata una violazione normativa con gravi conseguenze.

Conseguenze legali della mancata nomina del RLS

Se un’azienda non nomina il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o non si assicura che un RLST sia stato designato, rischia sanzioni amministrative e, in caso di incidenti sul lavoro, anche responsabilità penali.

Le autorità competenti, come l‘Ispettorato Nazionale del Lavoro, possono effettuare ispezioni per verificare la conformità dell’azienda alle normative sulla sicurezza; si pensi, ad esempio alla normativa sulla sicurezza alimentare. In caso di inadempienza, le sanzioni economiche possono variare da 2.500 a 10.000 euro, in base alla gravità e alla reiterazione della violazione.

Se la mancata nomina del RLS contribuisce a un incidente sul lavoro, i dirigenti aziendali potrebbero rispondere penalmente per lesioni personali colpose o, nei casi più gravi, per omicidio colposo.

Implicazioni economiche e reputazionali

L’assenza di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può influire negativamente anche dal punto di vista economico. Oltre alle sanzioni, un’azienda può subire danni finanziari legati a:

  • Risarcimenti ai lavoratori coinvolti in incidenti dovuti a carenze nella sicurezza;
  • Aumenti dei premi assicurativi;
  • Perdita di finanziamenti o agevolazioni fiscali connesse al rispetto delle norme di sicurezza.

Inoltre, la omessa nomina del RLS può compromettere la reputazione dell’azienda. Un’impresa che non dimostra attenzione alla sicurezza rischia di perdere la fiducia di clienti, fornitori e partner commerciali.

Impatto organizzativo e clima aziendale

Senza un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il personale potrebbe percepire l’azienda come disattenta alla loro tutela, con possibili ripercussioni negative sul clima aziendale. Questa percezione può tradursi in:

  • Aumento dello stress lavorativo;
  • Calo della motivazione;
  • Riduzione della produttività.

Inoltre, senza la figura del RLS, l’azienda potrebbe non individuare tempestivamente rischi e problematiche che potrebbero essere segnalate attraverso questa figura (che aiuta anche nelle importanti attività di valutazione rischi, DUVRI e DVR), esponendosi così a maggiori pericoli per la sicurezza.

RLS in contesti specifici

In alcuni contesti produttivi complessi o in aziende di piccole dimensioni dove non è stato eletto un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la normativa prevede figure alternative per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Queste figure sono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP).

Entrambe queste figure esercitano compiti e funzioni analoghe a quelle del RLS aziendale, ma operano in contesti specifici per garantire che nessun lavoratore sia privo di una figura di riferimento per la sicurezza.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) è una figura prevista dall’articolo 48 del D.Lgs. 81/2008 e dall’articolo 1, comma 2, lettera g) della Legge 123/2007.

Il RLST esercita le stesse competenze del RLS aziendale, ma con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza dove non sia stato eletto o designato un RLS aziendale.

Le modalità di elezione o designazione del rappresentante territoriale sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, siglati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Compiti e prerogative del RLST

Il RLST ha diritto a:

  • Accedere ai luoghi di lavoro per verificare il rispetto delle misure di sicurezza. Tale accesso deve avvenire con preavviso, salvo in caso di infortunio grave, dove l’accesso può avvenire previa segnalazione all’organismo paritetico.
  • Ricevere la formazione specifica in materia di salute e sicurezza, con un corso di almeno 64 ore da completare entro 3 mesi dalla nomina e con un aggiornamento annuale di 8 ore.
  • Segnalare eventuali impedimenti all’accesso all’organismo paritetico o, in sua assenza, all’organo di vigilanza competente.

Il ruolo del RLST è incompatibile con altre funzioni sindacali operative, per garantire imparzialità e massima attenzione alle questioni legate alla sicurezza.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP) è una figura introdotta dall’articolo 49 del D.Lgs. 81/2008 e dall’articolo 1, comma 2, lettera g) della Legge 123/2007.

Questa figura opera in contesti produttivi complessi, caratterizzati dalla presenza simultanea di più aziende o cantieri, che possono generare rischi specifici dovuti all’interferenza tra le diverse attività. In tali casi, peraltro, è previsto l’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

I contesti in cui è prevista la figura del RLSSP includono:

  • Porti soggetti ad autorità portuale o marittima.
  • Centri intermodali di trasporto.
  • Impianti siderurgici.
  • Cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, calcolati come somma delle giornate lavorative previste per la realizzazione di tutte le opere.
  • Contesti produttivi con almeno 500 addetti mediamente presenti nell’area lavorativa.

Il RLSSP viene individuato tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali delle imprese operanti nel sito produttivo. Ha i seguenti compiti:

  • Coordina l’attività dei RLS aziendali delle aziende coinvolte;
  • Collabora con il datore di lavoro per individuare e risolvere i rischi legati all’interferenza delle lavorazioni;
  • Assicura la corretta applicazione delle misure di sicurezza all’interno del sito produttivo.

Come il RLST, anche il RLSSP riceve una formazione specifica adeguata alla complessità del contesto produttivo in cui opera.

Queste figure, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale e il RLS di sito produttivo, assicurano che anche in contesti complessi o in piccole imprese prive di RLS aziendale, i lavoratori abbiano una figura di riferimento impegnata nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Normativa

Per fornire un riepilogo dell’analisi effettuata, bisogna sempre rimanere ancorati alla normativa di riferimento. 

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è disciplinata da diverse normative che, nel tempo, ne hanno delineato il ruolo, i compiti e le modalità di nomina. Il quadro normativo si è evoluto passando dal Codice Civile, allo Statuto dei Lavoratori, fino al D.Lgs. 626/1994 e al D.Lgs. 81/2008. Questi riferimenti giuridici hanno progressivamente ampliato e rafforzato la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, affidando al RLS aziendale, al RLS territoriale e al RLS di sito produttivo un ruolo sempre più centrale.

Rappresentante dei lavoratori e Codice civile

Il primo riferimento normativo che sancisce la tutela della salute dei lavoratori si trova nell’art. 2087 del Codice Civile, il quale stabilisce che:

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Questa disposizione impone al datore di lavoro l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee a proteggere la salute e l’incolumità dei propri dipendenti. Tuttavia, poiché si tratta di una norma generica, nel tempo si è resa necessaria una disciplina specifica che definisse in modo dettagliato le modalità con cui garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

RLS e Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

Lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) ha introdotto un ulteriore passo in avanti nella protezione della salute dei lavoratori, istituendo con l’art. 9 il diritto dei dipendenti a verificare, tramite le proprie rappresentanze, il rispetto delle norme in materia di sicurezza.

L’articolo 9 stabilisce che:

“I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e integrità fisica.”

Questa norma ha introdotto un principio innovativo: il coinvolgimento diretto dei lavoratori nel controllo e nella promozione delle misure di prevenzione. Tuttavia, la figura del RLS non era ancora formalmente istituita, e il controllo veniva affidato principalmente alle rappresentanze sindacali.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e D.Lgs. 626/1994

Il D.Lgs. 626/1994, in attuazione delle direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro, ha segnato una svolta nella disciplina della prevenzione dei rischi e ha formalizzato l’obbligo di nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

In particolare:

  • L’articolo 18 stabilisce l’obbligatorietà della figura del RLS in tutte le aziende o unità produttive.
  • L’articolo 19 descrive i principali compiti del Rappresentante lavoratori sicurezza, che comprendono:
    • Accesso ai luoghi di lavoro;
    • Consultazione preventiva in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione (anche ai fini del DVR);
    • Partecipazione alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
    • Proposte per migliorare le condizioni di sicurezza in azienda;
    • Segnalazione ai responsabili aziendali o alle autorità competenti di eventuali rischi rilevati.

Il D.Lgs. 626/1994 ha introdotto inoltre l’obbligo di fornire al RLS una formazione specifica e periodica.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza, ha consolidato e ampliato le disposizioni precedenti, disciplinando in modo più dettagliato il ruolo del RLS e introducendo nuove figure come il RLS Territoriale (RLST) e il RLS di Sito Produttivo (RLSSP).

In particolare:

  • L’articolo 47 D. Lgs. 81/2008 stabilisce che il RLS deve essere obbligatoriamente eletto o designato in tutte le aziende. Se questa nomina non avviene, le funzioni del RLS sono assunte dal RLST o dal RLSSP.
  • L’articolo 48 disciplina il RLS Territoriale, che svolge le sue funzioni nelle aziende in cui non è stato designato un RLS aziendale.
  • L’articolo 49 introduce la figura del RLS di Sito Produttivo, operante in contesti complessi con la presenza di più aziende e lavoratori.
  • L’articolo 50 definisce i diritti e i doveri del RLS, tra cui:
    • Accesso ai luoghi di lavoro;
    • Consultazione preventiva sulle misure di sicurezza;
    • Diritto a ricevere informazioni e documentazione sui rischi aziendali;
    • Partecipazione alle riunioni periodiche in materia di sicurezza.

Il D.Lgs. 81/2008 ha inoltre rafforzato il concetto di formazione continua per il RLS, prevedendo corsi specifici e aggiornamenti obbligatori, non solo finalizzati all’attestato sicurezza lavoro ma anche a garantire che questa figura sia sempre preparata ad affrontare le sfide legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questa evoluzione normativa ha reso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) una figura indispensabile nel sistema di prevenzione aziendale, attribuendogli compiti e responsabilità fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Dall’esame della normativa possiamo ricavare, in definitiva, che la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un obbligo fondamentale per ogni azienda previsto dal D.Lgs. 81/2008, ma anche una scelta strategica per garantire un ambiente di lavoro sicuro e produttivo.

Un RLS aziendale formato e consapevole svolge un ruolo essenziale nella prevenzione degli infortuni e nella gestione dei rischi, contribuendo a creare un ambiente di lavoro sicuro e sereno. Se l’azienda non provvede alla nomina del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, le conseguenze possono essere gravi, sia sul piano legale che organizzativo.

Investire nella sicurezza, garantendo la presenza e la formazione del RLS o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), significa proteggere il benessere dei dipendenti, ridurre i rischi operativi e migliorare la produttività complessiva.

Per garantire alla tua azienda la conformità alle normative in materia di sicurezza sul lavoro, ma soprattutto l’ambiente sicuro che permetterà lo svolgimento dell’attività lavorativa in massima sicurezza, compila il modulo e richiedi il nostro supporto: saremo felici di aiutarti offrendoti la migliore formazione per i tuoi Rappresentanti dei Lavoratori.

FAQ: Domande Frequenti sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quali sono i suoi compiti?

Il RLS è una figura fondamentale nel sistema di sicurezza sul lavoro, prevista dal D.Lgs. 81/2008. È eletto o designato dai lavoratori per rappresentarli in materia di salute e sicurezza.
Compiti principali:
Consultazione: È consultato preventivamente e successivamente in merito alla valutazione dei rischi, alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, all’organizzazione della formazione, alla designazione dei lavoratori addetti alle emergenze.
Accesso ai luoghi di lavoro: Accede ai luoghi di lavoro per verificare l’applicazione delle misure di sicurezza.
Ricezione delle informazioni: Riceve le informazioni e la documentazione aziendale in materia di valutazione dei rischi e misure di prevenzione.
Promozione della sicurezza: Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.  
Formulazione di proposte: Formula proposte in materia di attività di prevenzione.  
Segnalazione dei rischi: Segnala al datore di lavoro i rischi individuati durante la sua attività.
Partecipazione alla riunione periodica: Partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza.

Come viene eletto o designato il RLS?

Le modalità di elezione o designazione del RLS variano in base al numero di lavoratori presenti in azienda:
Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori: l’RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.  

Aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori: l’RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
RLS territoriale o di sito produttivo: Nei casi previsti dalla legge, può essere designato un RLS territoriale o di sito produttivo.

Quali sono i diritti e le tutele del RLS?

L’RLS gode di specifiche tutele per garantire l’esercizio delle sue funzioni:
Formazione: Ha diritto a una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, a carico del datore di lavoro.
Informazione: Ha diritto di ricevere le informazioni necessarie per svolgere il suo ruolo.
Consultazione: Ha diritto di essere consultato nelle materie di sua competenza.
Protezione: Non può subire pregiudizi a causa delle sue attività.
Tempo retribuito: Dispone di un monte ore retribuito per l’esercizio delle sue funzioni.
Importante: Il ruolo dell’RLS è cruciale per la sicurezza sul lavoro. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, ti invitiamo a consultare il D.Lgs. 81/2008 e a contattare i nostri esperti.

Articoli simili